Incapacità
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Sono reputati incapaci quei soggetti che non possiedono i requisiti richiesti dalla legge per la capacità di agire:
- capacità giuridica (si acquista alla nascita)
- capacità di intendere e di volere
I soggetti incapaci non sono in grado di provvedere ai propri interessi ma necessitano di un terzo che li tuteli.
Vari tipi di incapacità
Si distinguono al riguardo tre tipi di incapacità:
- Incapacità assoluta. In questa categoria vengono racchiusi i minorenni, gli interdetti legali (coloro che hanno subito una condanna superiore ai cinque anni) e gli interdetti giudiziali (coloro che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile). Questi soggetti non possono compiere atti giuridici, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione; viene affidato a loro la figura di un tutore.
- Incapacità relativa. In questa categoria sono inseriti i minorenni emancipati di diritto (coloro che hanno contratto matrimonio raggiunti i sedici anni di età nei termini disposti dalla legge), gli inabilitati (i ciechi e i sordi dalla nascita o dalla prima infanzia), coloro che sono affetti da disturbi mentali non gravi e, infine, i prodighi (soggetti che non sono in grado di gestire il loro patrimonio perché lo sperperano creando danno per sé e per la propria famiglia, comprese le generazioni future). Tutti questi possono compiere atti di ordinaria amministrazione (come acquisti di vario genere) ma non atti di straordinaria amministrazione (come redigere un testamento), per i quali devono essere assistiti da una figura preposta, il curatore.
- Incapacità naturale. Questi soggetti non possiedono la capacità di agire solo in determinati momenti, poiché anziani, o sotto effetto di stupefacenti e di alcolici, o perché si trovano in stato di ipnosi. In questo caso, la legge tutela il soggetto consentendogli l'annullamento di qualsiasi atto, a condizione che si possa provare la temporanea incapacità. L'incapacità naturale deve anche essere tale da pregiudicare una corretta valutazione dell'atto che si sta compiendo, ai fini della sua impugnabilità.
La tutela dell'affidamento
Il legislatore ha voluto contemperare la protezione dell'incapace con la tutela delle persone che hanno contrattato con la persona incapace, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento.
L'art. 428 del Codice civile italiano distingue due ipotesi:
- al primo comma, prescrive che per l'annullamento degli atti unilaterali occorre, oltre all'incapacità di intendere e volere, un grave pregiudizio in danno dell'incapace;
- al secondo comma, per l'annullamento dei contratti, richiede oltre all'incapacità di intendere e volere, anche la malafede dell'altro contraente (la giurisprudenza a volte richiede cumulativamente anche il pregiudizio dell'incapace, anche se la legge non lo menziona esplicitamente, perché la sola prova della malafede non implica l'esistenza di un pregiudizio). La malafede implica solo l'intento di approfittare della situazione di incapacità altrui per trarne vantaggio nella contrattazione.
Voci correlate
- Imputabilità
- Colpevolezza
- Compos mentis
- Mente captus
- Raptus (psicologia)
- Psichiatria forense
- Capacità di agire
- Età del consenso
- Vizi del consenso
- Maggiore età
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